Le calzature ad uso professionale rientrano a pieno titolo tra i Dispositivi di Protezione Individuale.
Vediamo quali accortezze devono adottare gli operatori di ciascun settore per prevenire il rischio di infortuni.
Per un professionista è sempre essenziale indossare un abbigliamento idoneo alle mansioni che deve svolgere.
Oltre a garantire il corretto adempimento delle operazioni di lavoro, il rispetto delle norme per quanto riguarda il vestiario professionale è di primaria importanza per tutelare la salute del personale nei più svariati settori.
Un discorso che non interessa soltanto quelle attività tendenzialmente collocate in aree ad alto rischio, ma che si estende a tutti i tipi di mestiere: il rispetto di un corretto “outfit” durante le ore di lavoro non riguarda quindi soltanto gli addetti del comparto cantieristico o industriale (dove più frequentemente si riscontrano incidenti), ma coinvolge anche ristoratori, baristi, medici, infermieri, tatuatori, piercer e numerose altre occupazioni.
Attività che, seppur a uno sguardo poco approfondito possono sembrare esenti dal rischio di gravi infortuni, sono anch’esse regolamentate da precise normative per la tutela della vita umana.
SCARPE ANTINFORTUNISTICA: leggi che regolamentano il settore
Il quadro di riferimento in materia di sicurezza resta il Decreto Legislativo 81 del 2008, meglio noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. In quell’occasione il legislatore ha sancito alcuni principi comuni, considerati fondamentali in ogni ambito per salvaguardare l’incolumità dei professionisti, e ha dato allo stesso tempo specifiche istruzioni per ogni singolo comparto produttivo.
In particolare, il Testo Unico chiarisce il concetto di Dispositivo di Protezione Individuale (più frequentemente indicato con l’acronimo DPI): si tratta di tutte quelle attrezzature destinate a essere indossate dall’operatore al fine di proteggersi dai rischi riscontrabili durante lo svolgimento delle proprie mansioni.
Tendenzialmente si focalizza l’attenzione sui possibili danni causati dall’inalazione di gas dannosi o dal contatto delle nostre mani con sostanze pericolose per il nostro organismo: ne consegue l’uso di mascherine, guanti, camici, casacche, caschetti e altri dispostivi volti a proteggere la parte superiore del nostro copro.
Ma è necessario adottare precauzioni altrettanto scrupolose anche al fine di difenderci dalle minacce che provengono dal basso, delle quali spesso ci dimentichiamo: stiamo parlando dei molteplici contatti che, durante le ore di lavoro, abbiamo con il suolo e con ciò che vi possiamo trovare sopra.
Per tali motivi, il Testo Unico inserisce anche le scarpe antinfortunistiche nel vasto campo dei DPI, citandoli come indispensabili strumenti salva-vita.
TIPOLOGIA DI SCARPA ANTINFORTUNISTICA
La calzatura antinfortunistica è di primaria importanza per proteggere piedi e arti inferiori durante lo svolgimento dell’attività produttiva.
Se in origine le scarpe a uso professionale venivano adottate solo da coloro che erano considerato a rischio elevato di infortunio (soprattutto muratori, elettricisti e operai industriali) oggi le normative di legge hanno esteso l’adozione di tali calzature a molte altre categorie, tanto che persino chi lavora nel mondo della ristorazione è tenuto a indossare scarpe idonee che proteggano il piede da possibili incidenti.
Per venire incontro alla vastissima quantità di settori in cui vengono utilizzate, le calzature professionali vengono prodotte in vari modelli e materiali: se ne trovano in cuoio, in gomma e anche realizzate con composti polimerici.
È possibile scegliere tra scarpe basse (con una forma che ricorda quella dei classici sneakers), scarpe con protezione fino alla caviglia o veri e propri stivali (che possono garantire la copertura della gamba anche fin sopra al ginocchio).
La funzione primaria delle calzature antinfortunistiche è quella di proteggere i piedi dell’operatore da una lunga serie di pericoli: stiamo parlando di rischi meccanici (come schiacciamento, urto, taglio), rischi chimici e biologici (derivati da sversamento e contatto con materiale organico di varia natura), rischi fisici (quali umidità, temperature estreme e cariche elettrostatiche).
Le NOSTRE scarpe destinate all’uso professionale sono prodotte nel pieno rispetto della legislazione comunitaria in materia di sicurezza sul lavoro.
In base a quanto sancito dall’Unione Europea nel 2012, sono state emanate quattro norme (denominate ISO 20344, ISO 20345, ISO 20346 e ISO 20347) che regolamentano i vari tipi di calzature e ne stabiliscono i requisiti minimi. La ISO 20344 cita i metodi con i quali mettere alla prova le scarpe per verificarne il grado di protezione e procedere alla ripartizione nei vari sottogruppi.
La ISO 20345 si riferisce alle cosiddette “scarpe di sicurezza”, caratterizzate dalla presenza di un puntale rigido capace di resistere senza rompersi alla caduta di un peso di circa venti chilogrammi da un metro di altezza.
La ISO 20346 riguarda invece le “scarpe di protezione”, dotate di un puntale che deve essere in grado di mantenersi intatto alla caduta di un simile peso ma da mezzo metro di altezza.
La ISO 20347 infine interessa le “scarpe da lavoro”, le quali possono invece essere del tutto sprovviste di puntale.
NORMATIVE EUROPEE e CODICI UNIVOCI che esplicano le caratteristiche
Le normative europee stabiliscono poi che sulle calzature destinate all’uso professionale debbano essere riportati dei codici univoci volti a esplicare le caratteristiche addizionali del prodotto che il lavoratore sta per indossare.
Possiamo quindi trovare per esempio :
– la lettera P, volta a indicare la presenza una suola anti-perforazione,
– la lettera C, su quei modelli che garantiscano l’isolamento da scariche elettriche,
– sigle CI e HI, per indicare rispettivamente scarpe in grado di assicurare l’isolamento dal freddo o dal caldo.
In base all’associazione di caratteristiche primarie e caratteristiche addizionali, è possibile quindi giungere a una classificazione precisa dei vari modelli, offrendo agli addetti di ciascun settore la possibilità di poter scegliere il prodotto più adatto alle loro esigenze.
Si distinguono così sei classi di calzature, poste in ordine crescente in base alla protezione che possono garantire.
1. Si parte dalle scarpe indiciate con la sigla SB, modelli base che presentano un puntale rinforzato in acciaio e una suola resistente agli oli; sono piuttosto leggere, antiscivolo e dalla forma simile a quella degli sneakers.
2. Si passa poi alla categoria S1, con suole che garantiscono una funzione antiscivolo anche a contatto con gli idrocarburi e un rinforzo particolare nell’area del tallone.
3.Le scarpe di tipo S2 offrono, rispetto alle precedenti, anche l’idrorepellenza all’acqua, garantendo un piede asciutto a coloro che operano in ambienti esterni e umidi.
4. Le S3 prevedono, oltre alle caratteristiche sopra elencate, una soletta anti-perforazione per lavorare in sicurezza su terreni accidentati e nei cantieri.
5-6. Troviamo infine le categorie S4 e S5: si tratta di calzature realizzate in gomma o con materiali plastici, totalmente impermeabili, in grado di sopportare quindi la completa immersione in acqua. Entrambe le categorie presentano puntale rinforzato, suola antiscivolo e protezione del tallone, ma le S5 presentano anche una robusta lamina anti-perforazione, assente invece nelle S4.
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